Campo e Ulivo Amico
Collina degli Ulivi – Sarteano
REGOLAMENTO DI ADOZIONE DI UNA PIANTA DI ULIVO AMICO E/O DI MQ 100 DI MAGGESE (ORTO AMICO).
Regolamento di adozione composto da n. 14 articoli.
Art. 1 – L’adozione di un albero di ulivo/amico o/e di un orto/amico ha durata di anni 1 (dodici mesi consecutivi) non rinnovabile tacitamente.
Art. 2 – Un ulivo amico e/o un orto/amico, possono essere adottati da persona fisica per sé ovvero in rappresentanza di un nucleo familiare. L’adozione richiesta deve essere approvata dalla proprietà e l’eventuale diniego non sarà motivato.
Art. 3 – L’impegno, della singola adozione di un (ulivo amico) e/o di un (orto amico), è quantificato per ogni anno, in accordo con la scelta opzione per adozione effettuata dall’Adottante con la/e lettera/e corrispondente/i ad una specifica adozione nel Modulo di Sottoscrizione. L’importo dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della richiesta di adozione tramite Modulo di Sottoscrizione debitamente compilato.
Art. 4 – L’Adottante, in regola con le modalità previste dal presente regolamento di adozione, potrà esercitare il diritto di precedenza per la prenotazione di soggiornare, per sé e/o per i familiari, presso il Borgo amico “Noce Torta” con un abbattimento del 10% delle condizioni esercitate per i richiedenti esterni.
Art. 5 – L’albero di ‘ulivo amico’ adottato viene riconosciuto con una scheda di adozione.
Art. 5 bis – L’‘orto amico’ adottato viene riconosciuto con una scheda di adozione.
Art. 6 – Sull’albero e/o sul lotto prescelto viene apposta una targa di riconoscimento con il numero, il nome dell’Adottante e la eventuale dedica richiesta.
Art. 7 – L’Adottante riceverà foto della targa apposta sulla parte adottata e foto della pianta e/o del campo.
Art. 8 – In caso di richiesta e di accettazione di rinnovo della adozione per un ulteriore anno (massimo 3 rinnovi) dovrà essere compilata nuova scheda di adesione con la indicazione della nuova richiesta di ‘ulivo amico’ e/o di ‘orto amico’.
Art. 9 – L’Adottante è autorizzato a visitare la parte adottata accompagnato da personale dell’Azienda Agricola.
Art. 10 – L’Adottante potrà avere libero accesso al ‘campo amico’ (ulivo/orto) per la manutenzione della parte adottata. Viene tassativamente esclusa la possibilità di portare al seguito pesticidi, e/o prodotti chimici, tendaggi e ombrelloni.
Art. 11 – In caso di mancata raccolta della produzione della parte adottata da parte dell’Adottante, se la Azienda Agricola effettuerà la raccolta e si impegnerà a seguire i processi di trasformazione dietro richiesta dell’Adottante, il prodotto finale dovrà essere ritirato entro n. 10 (dieci) giorni dalla produzione.
Art. 12 – L’Adottante potrà richiedere la spedizione al proprio indirizzo della produzione della parte adottata con spese a carico del richiedente.
Art. 13 – L’adozione non comporta titolo di acquisto di quanto adottato né di cessione dalla Azienda Agricola all’Adottante.
Art. 14 – Nel caso in cui l’Adottante, nel corso dell’anno di adozione, voglia esercitare il diritto di ripensamento o di recesso all’adozione, la quota versata non sarà restituita.
Azienda Agricola Adottante
Si approvano gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.=
Azienda Agricola Adottante